Le pagine di cronaca, locali e nazionali, sono piene di episodi che descrivono la reticenza di alcuni a indossare la mascherina, contravvenendo a quanto confermato anche nell’ultimo DPCM del 07 settembre 2020.
In particolare, nell’agosto trascorso, vi erano diversi locali pubblici (bar, ristoranti, negozi) che hanno lamentato discussioni con i clienti, sul tema.
Tralasciando l’incoscienza di taluni, si vuole porre l’accento sulla questione più delicata della misurazione della temperatura corporea. Infatti, Strutture turistiche, Musei, ma anche ristoranti, oltre a chiedere l’utilizzo della mascherina, obbligavano i clienti a sottoporsi alla lettura della temperatura corporea.
Il Garante, nel tentativo di bilanciare gli interessi tra rispetto della privacy dei dati personali e diritti di un imprenditore, ha stabilito che non può essere imposta la lettura della temperatura corporea ad un cliente /per verificare che sia sotto la soglia dei 37,5°), ma se questo si rifiuta di sottoporvisi, gli si può negare di entrare nell’esercizio.
La questione relativa al bilanciamento tra il diritto alla privacy del singolo e la tutela della salute pubblica emerge in molte circostanze legate alle modalità di attuazione dei
In particolar modo la questione inerente alla legittimità del controllo
Il Garante Europeo, ha proposto alcune precisazioni.
E’ necessario mettere in evidenza la differenze tra i controlli semplici sulla temperatura corporea delle persone che accedono ai locali da altre tipologie di controlli più “automatizzati”.
Infatti, i primi si sostanziano in una misurazione manuale della temperatura mediante termometro digitale, non seguiti da registrazione o altre tipologie di elaborazione,
Invece, i secondi sono altri sistemi di controllo attuati mediante strumenti di misurazione
Nella prima tipologia di controlli, quella di cui abbiamo discusso nella prima parte del post, non prevedendo un
In questo delicato momento la sicurezza e la salute devono essere messe al primo posto, per questo se un cliente si rifiuta di farsi misurare la temperatura (lecito), è stato deciso che di conseguenza rinuncia ad ottenere l’accesso ai luoghi dove si svolgono attività ricreative, associative e commerciali.
Nella seconda fattispecie, invece, scattano tutta una serie di ulteriori adempimenti previsti dal Regolamento, integrandosi una ipotesi di trattamento di
In particolar modo qualora il processo di
Pertanto ogni misura deve essere debitamente ponderata e inserita nell’ambito di un protocollo