Corso Vigevano 46, Torino [email protected]

Single News

Rilevazione della Temperatura – Covid 19

Le pagine di cronaca, locali e nazionali, sono piene di episodi che descrivono la reticenza di alcuni a indossare la mascherina, contravvenendo a quanto confermato anche nell’ultimo DPCM del 07 settembre 2020.

In particolare, nell’agosto trascorso, vi erano diversi locali pubblici (bar, ristoranti, negozi) che hanno lamentato discussioni con i clienti, sul tema.

Tralasciando l’incoscienza di taluni, si vuole porre l’accento sulla questione più delicata della misurazione della temperatura corporea. Infatti, Strutture turistiche, Musei, ma anche ristoranti, oltre a chiedere l’utilizzo della mascherina, obbligavano i clienti a sottoporsi alla lettura della temperatura corporea.

Il Garante, nel tentativo di bilanciare gli interessi tra rispetto della privacy dei dati personali e diritti di un imprenditore, ha stabilito che non può essere imposta la lettura della temperatura corporea ad un cliente /per verificare che sia sotto la soglia dei 37,5°), ma se questo si rifiuta di sottoporvisi, gli si può negare di entrare nell’esercizio.

La questione relativa al bilanciamento tra il diritto alla privacy del singolo e la tutela della salute pubblica emerge in molte circostanze legate alle modalità di attuazione dei protocolli anticontagio all’interno delle singole realtà lavorative.

In particolar modo la questione inerente alla legittimità del controllo della temperatura sui clienti, ma anche sui dipendenti delle aziende, ha suscitato non poche discussioni per ciò che attiene agli strumenti utilizzati, alle modalità operative e ai soggetti incaricati di procedere a tale rilevazione.

Il Garante Europeo, ha proposto alcune precisazioni.

E’ necessario mettere in evidenza la differenze tra i controlli semplici sulla temperatura corporea delle persone che accedono ai locali da altre tipologie di controlli più “automatizzati”.

Infatti, i primi si sostanziano in una misurazione manuale della temperatura mediante termometro digitale, non seguiti da registrazione o altre tipologie di elaborazione, che non comportano un trattamento di dati personali, e quindi sarebbero al di fuori della portata operativa del GDPR 679\2016.

Invece, i secondi sono altri sistemi di controllo attuati mediante strumenti di misurazione della temperatura a cui segue una registrazione o una elaborazione di altro tipo (es. il dato relativo alla rilevazione della temperatura ad opera di una termocamera progettato per “comandare” l’apertura di una porta automatica). Tali controlli rientrano invece nel campo di applicazione del Regolamento.

Nella prima tipologia di controlli, quella di cui abbiamo discusso nella prima parte del post, non prevedendo un trattamento di dati personali costituisce una semplice modalità operativa di attuazione dei protocolli anti contagio, ove il rifiuto opposto da parte del cliente o del dipendente legittima il Titolare a impedirne l’accesso ai locali.

In questo delicato momento la sicurezza e la salute devono essere messe al primo posto, per questo se un cliente si rifiuta di farsi misurare la temperatura (lecito), è stato deciso che di conseguenza rinuncia ad ottenere l’accesso ai luoghi dove si svolgono attività ricreative, associative e commerciali.

Nella seconda fattispecie, invece, scattano tutta una serie di ulteriori adempimenti previsti dal Regolamento, integrandosi una ipotesi di trattamento di dati personali.

In particolar modo qualora il processo di misurazione della temperatura si concretizzi in un processo decisionale automatizzato (es. chiusura automatica della porta scorrevole nel caso di rilevazione della temperatura superiore a 37,5 gradi), dovranno essere garantite una serie di ulteriori tutele, come una seconda misurazione, anche attraverso l’intervento umano, che consenta di valutare la singola situazione.  Ma non solo. La sicurezza dei processi in questa fase assume un ruolo fondamentale. Per questo motivo dovranno essere adottati degli accorgimenti quali l’indipendenza del sistema di rilevazione della temperatura da altri sistemi informatici interni, oppure l’adozione di un dispositivo che non consenta la registrazione dei dati ma sia in grado di operare in tempo reale, così come suggerito anche dal Garante Europeo.

Pertanto ogni misura deve essere debitamente ponderata e inserita nell’ambito di un protocollo che, piuttosto che il solito ed ennesimo adempimento formale, sia effettivamente pensato e progettato per contenere la diffusione del virus, a tutela della salute di tutti, clienti e dipendenti.

  • Categorie correlate:

Lascia un commento