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Smart Working: luci e ombre

L’utilizzo sempre più ampio dello smart working pone la necessità di delineare molteplici aspetti attualmente non regolamentati in maniera esaustiva e che lasciano spazio a molti dubbi, come ad esempio il tema della salute e sicurezza dei lavoratori.

La legge n. 81 del 22 maggio 2017, all’art. 18 comma 3, stabilisce che il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti assegnati al lavoratore per svolgere l’attività e per questo è tenuto a consegnare al lavoratore ed al RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi connessi al lavoro fuori dai locali aziendali. A fronte di questo, al lavoratore è richiesta la cooperazione nell’attuazione delle misure di prevenzione (articolo 22, legge 81/2017).

L’art. 23 della suddetta legge ha, inoltre, espressamente esteso la tutela assicurativa Inail al lavoratore “agile”, prevedendo la sussistenza dell’infortunio sul lavoro qualora l’evento lesivo sia in diretta connessione con la prestazione lavorativa, quindi, il lavoratore in smart working deve essere assicurato così come qualsiasi altro lavoratore.

A conferma di quanto riportato ci viene in aiuto una sentenza del Tribunale di Treviso di pochi mesi fa:.

Una dipendente di un’azienda metalmeccanica in smart working presso la propria abitazione, durante una telefonata con un collega di lavoro (utilizzando lo smartphone di servizio), è caduta dalle scale di casa provocandosi alcune fratture. La lavoratrice si è recata in pronto soccorso ed ha quindi segnalato la situazione al datore di lavoro e all’INAIL.

L’istituto inizialmente non ha riconosciuto l’infortunio perché non riteneva ci fosse un nesso tra l’evento e la prestazione di lavoro. Con il ricorso amministrativo all’Inail, avanzato tramite INCA CGIL di Treviso, l’istituto di assicurazione è tornato sui suoi passi. Alla lavoratrice sono stati quindi riconosciuti, oltre ai giorni di malattia, un risarcimento di 20.000 euro per il danno biologico nonché visite e terapie riabilitative senza oneri per i prossimi dieci anni.

Chiarito l’aspetto legato alla tutela assicurativa del lavoratore agile, che comunque risulta essere in fase di evoluzione, in concreto restano comunque in piedi ulteriori problematiche come l’impossibilità del datore di lavoro di un controllo sul luogo esterno scelto dal lavoratore agile, per garantirne la sicurezza.

È evidente, infatti, la difficoltà per il datore di lavoro di prevedere tutti i pericoli incombenti sul prestatore che svolge l’attività lavorativa in un ambiente la cui scelta è ad esclusiva discrezione del lavoratore, con la conseguente complicazione di prevenire gli infortuni connessi ad un luogo ignoto.

Nonostante l’articolo 22 comma 1 della Legge n. 81/2017 menzioni come adempimento del datore di lavoro la consegna di un’informativa scritta, ovviamente non si può affermare che quest’ultima sia il suo unico obbligo.

Da un’attenta analisi normativa scaturisce che il datore di lavoro ha l’obbligo:

  • di valutare “tutti” i rischi, in linea con quanto prevedono gli artt. 17, comma 1, lettera a), e 28, D.Lgs. n. 81/2008;
  • di individuare, nell’informativa scritta, non solo “i rischi generali”, ma anche “i rischi specifici”, ossia “i rischi connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro”.

In conclusione l’attuale normativa risulta non essere sufficiente, in quanto la complessità dei rischi da valutare aumenta esponenzialmente se i luoghi di lavoro corrispondono agli “n” luoghi scelti discrezionalmente dai lavoratori; inoltre non è detto che il lavoratore operi scegliendo sempre le stesse postazioni esterne al proprio ufficio.

In tale contesto, è necessario che il legislatore intervenga al fine di definire con maggiore precisione le modalità di attuazione degli obblighi in capo al datore di lavoro, al fine di garantire la salute e la sicurezza del lavoratore agile.

Formarev può affiancarvi nel rispetto della normativa e nella salute e sicurezza dei luoghi di lavoro. Contattaci al numero 011 2073688 o alla mail [email protected] per avere ulteriori informazioni.

 

Fonti

  • Raffaele Guariniello, Lavoro agile e tutela della sicurezza, Diritto & Pratica del Lavoro 32-33/2017.
  • Gianluca Meloni, La sicurezza del lavoro nello svolgimento dello smart working.
  • altalex.com
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