È di inizio settembre il nuovo decreto sui criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza (D.M. del 2 settembre 2021).
Ricapitoliamo i punti salienti, relativi soprattutto alla formazione Antincendio.
REQUISITI DEI DOCENTI ANTINCENDIO (corsi completi e aggiornamento).
Parte teorica e pratica:
Aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
– Avere svolto almeno 90 ore di docenza sia teorica che pratica;
– Aver frequentato e superato un corso teorico/pratico di formazione per docenti di tipo A erogato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
– Essere iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno e aver frequentato e superato un corso di formazione per docenti (D.Lgs. n. 126 del 8/3/2006, art. 16, comma 4);
– Rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che ha prestato servizio per almeno 10 anni.
Parte teorica:
Aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
– Avere svolto almeno 90 ore di docenza teorica;
– Aver frequentato e superato un corso teorico di formazione per docenti di tipo B erogato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
– Essere iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno (D.Lgs. n. 126 del 8/3/2006, art. 16, comma 4);
– Rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che ha prestato servizio per almeno 10 anni.
In ogni caso si ritengono qualificati i docenti che possiedono esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno 5 anni, con almeno 400 ore l’anno di docenza.
Parte pratica:
Essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
– Avere svolto almeno 90 ore di docenza pratica;
– Aver frequentato e superato un corso pratico di formazione per docenti di tipo C erogato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
– Rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che ha prestato servizio per almeno 10 anni.
I docenti devono frequentare corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale.
Per quel che riguarda i lavoratori, secondo l’art. 5, comma 5, gli addetti antincendio dovranno frequentare corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale e i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio con cadenza almeno annuale.
La formazione degli addetti è divisa in parte teorica, che si può svolgere anche in modalità sincrona, e parte pratica. Entrambe sono previste per tutte e tre le classi di rischio, anche per gli aggiornamenti.
Rimane invariato il numero di ore per ciascun rischio (16 ore per rischio alto, 8 ore per rischio medio e 4 ore rischio basso), ma cambiano le diciture e leggermente i contenuti:
Rischio basso – livello 1.
Contenuti corso di formazione, 4h:
– Incendio e prevenzione, 1h
– Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio, 1h
– Esercitazioni pratiche, 2h
Contenuti corso di aggiornamento, 2h:
– Esercitazioni pratiche, 2h
Rischio medio – livello 2.
Contenuti corso di formazione, 8h:
– Incendio e prevenzione incendi, 2h
– Strategia antincendio – prima parte, 2h
– Strategia antincendio – seconda parte, 1h
– Esercitazioni pratiche, 3h
Contenuti corso di aggiornamento, 5h:
– Parte teorica, 2h
– Esercitazioni pratiche, 3h
Rischio alto – livello 3.
Contenuti corso di formazione, 16h:
– Incendio e prevenzione incendi, 4h
– Strategia antincendio – prima parte, 4h
– Strategia antincendio – seconda parte, 4h
– Esercitazioni pratiche, 4h
Contenuti corso di aggiornamento, 8h:
– Parte teorica, 5h
– Esercitazioni pratiche, 3h
Il decreto entrerà in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, avvenuta il 4 ottobre 2021.
Formarev è a vostra disposizione per accompagnarvi nelle nomine degli addetti antincendio e per sistemare la documentazione a supporto. Contattateci al numero 011 2073688 o all’indirizzo [email protected] per maggiori informazioni.