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Il sistema delle politiche attive del lavoro

Il sistema delle politiche attive del lavoro è caratterizzato da una combinazione di azioni condivise tra ente pubblico rappresentato dalla Regione Piemonte e/o un ente privato, accreditato a rappresentare l’ente pubblico competente, e una persona iscritta al centro per l’impiego del Piemonte, che sia registrata come disoccupata.

Persistendo queste condizioni, si possono attivare percorsi di orientamento e consulenza individuale, con la modalità one to one garantendo la privacy della persona, o attività di gruppo. Tali azioni sono finalizzate al miglioramento dell’occupabilità del singolo.

L’obiettivo può essere perseguito con una rivisitazione del proprio curriculum vitae e/o con un aggiornamento sulle tecniche di ricerca del lavoro che comprendano un utilizzo consapevole di internet e dei motori di ricerca presenti sulla rete.

Non di secondaria importanza è anche la possibilità di potenziare la capacità della persona di gestire il colloquio di lavoro. Questo obiettivo è perseguito attraverso delle simulazioni condotte tra il beneficiario degli interventi e Case Manager autorizzati ad operare a seguito di accreditamento fornito dalla Regione Piemonte.

 

TIROCINI

Il sistema delle politiche attive prevede la possibilità di attivare dei tirocini. Questi consistono nell’inserimento lavorativo tramite un periodo di formazione e lavoro utile all’acquisizione di nuove competenze. La disciplina che regolamenta i tirocini è di competenza regionale e si distingue in base alla tipologia dei destinatari dell’azione formativa. È previsto il riconoscimento di un’indennità risarcitoria minima per le attività svolte dal tirocinante.

Per poter attivare un tirocinio è necessario l’incontro fra tre soggetti: un ente promotore, un’azienda ospitante e il tirocinante. Il tirocinio è attivato sulla base di una convenzione e di un progetto formativo individuale. Possono richiedere l’attivazione di un tirocinio tutti i datori pubblici e privati, nel rispetto dei limiti previsti in relazione al numero dei dipendenti. I destinatari sono lavoratori disoccupati, beneficiari di strumenti di sostegno al reddito, soggetti disabili e svantaggiati. È consentito l’inserimento in tirocinio anche di lavoratori occupati ma in cerca di nuova occupazione, nei limiti previsti dalla normativa di impegno orario massimo. Il limite di età minimo per svolgere il tirocinio è di 16 anni ed occorre aver assolto all’obbligo scolastico. Le aziende con più di 20 dipendenti possono ospitare tirocinanti oltre la quota di contingentamento prevista se nei 24 mesi precedenti abbiano assunto almeno il 20% di coloro che hanno svolto un tirocinio presso di loro.

L’azienda deve nominare un tutor che sarà responsabile dell’inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal PFI. Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per poter garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente. La durata va da un minimo di due mesi ad un massimo di sei, proroghe comprese (fatta salva la durata superiore prevista per i tirocini per soggetti disabili e svantaggiati).

Per il tirocinante è prevista l’erogazione di un’indennità minima di €600 per un impegno orario massimo di 40 ore settimanali. Nel caso in cui la partecipazione mensile sia superiore al 70%, l’importo dovrà essere erogato per intero.  Inoltre è consentita la cumulabilità tra indennità di partecipazione e ammortizzatore sociale.

 

GARANZIA GIOVANI

Tra le misure di politica attiva, in cui è molto utilizzato il tirocinio, segnaliamo il progetto Garanzia Giovani. Si tratta del piano europeo con cui Stato e Regioni si impegnano a offrire ai giovani tra i 15 e i 29 anni, che non studiano e non lavorano (Neet), un percorso personalizzato di formazione o un’opportunità lavorativa.

Il piano è un’importante occasione anche per le imprese che, beneficiando delle agevolazioni previste nelle diverse Regioni, possono investire su giovani motivati e rinnovare così il loro capitale umano.

Sono previsti bonus occupazionali per le nuove assunzioni e incentivi specifici per l’attivazione di tirocini e contratti di apprendistato o la trasformazione di un tirocinio in contratto di lavoro.

 

APPRENDISTATO

Una misura importante per l’inserimento in azienda con contratti di subordinazione promossi a seguito di iniziative di politica attiva del lavoro è l’apprendistato.  Si configura come la principale tipologia contrattuale per favorire l’ingresso nel mondo del lavoro dei giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni.

Per le Regioni e le Province che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, la contrattazione collettiva può definire specifiche modalità di utilizzo di tale contratto, anche a tempo determinato, per le attività stagionali.

L’apprendistato determina numerose agevolazioni a favore degli imprenditori che decidono di assumere con questa tipologia contrattuale, infatti è sostenuto da notevoli incentivi economici e normativi.

 

 

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