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La Formazione Professionale è considerata come orario di lavoro

Recentemente la Corte di Giustizia Europea ha emesso una sentenza che punta il faro su un tema particolarmente importante: la formazione professionale.

Da sempre è stata al centro del dibattito tra lavoratori e datore di lavoro: come considerarla? Orario di lavoro? Al di fuori dello stesso?

Non è raro vedere dipendenti andare a frequentare corsi il sabato mattina o fermarsi oltre l’orario di lavoro per seguirli: il lavoratore, spinto dall’interesse nell’apprendere e migliorare le proprie conoscenze, decide indipendentemente di frequentare e investire nella propria formazione.

In Italia, recentemente, il Tribunale di Milano ha sentenziato a favore di quei lavoratori che, obbligati a frequentare il corso in materia di salute e sicurezza, hanno diritto a essere retribuiti anche nel caso in cui il corso sia svolto in tutto o in parte fuori dall’orario di lavoro. Si parlava però di formazione obbligatoria, che in quanto tale, deve essere svolta durante l’orario di lavoro.

Oggi una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa n. C-909/19 mette un punto ancora più netto sulla questione.

In questo caso specifico la domanda è stata: costituisce “orario di lavoro” il periodo durante il quale un lavoratore segue i corsi di formazione professionali imposti, dopo la conclusione del normale orario di lavoro, presso la sede del prestatore di servizi di formazione, al di fuori del suo luogo di lavoro e senza svolgere funzioni di servizio?

Il caso riguarda un impiegato che, per la valutazione del suo rendimento, ha dovuto seguire 160 ore di formazione professionale. Di queste, ben 124 ore si sono svolte al di fuori dell’orario di lavoro e in luogo diverso rispetto a quello abituale. Da qui la richiesta del dipendente che le ore di formazione fossero equiparate a lavoro straordinario, quindi retribuite.

La sentenza ha definito come orario di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro, e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o alle prassi nazionali: il lavoratore deve essere “costretto” ad essere fisicamente presente sul luogo definito dal datore di lavoro e a rimanere a disposizione.

Il datore di lavoro ha un contratto vincolante con l’impresa chiamata a fornire tale formazione, per il quale “obbliga” il lavoratore a rimanere a disposizione dello stesso durante i periodi di formazione professionale.

Anche se la formazione professionale non si svolge sul luogo abituale di lavoro, ma nei locali dell’impresa che fornisce i servizi di formazione, non impedisce comunque di definire il lavoratore come vincolato a essere fisicamente presente sul luogo stabilito dal datore di lavoro e, di conseguenza, unisce la definizione della formazione professionale nel concetto più ampio di «orario di lavoro».

Capitolo a parte invece se si vuole iniziare o continuare una formazione scolastica o professionalizzate in modo autonomo (e non obbligato da parte dell’azienda) per accrescere le proprie competenze.

La Legge 53/2000 prevede l’opportunità per i dipendenti, sia pubblici sia privati, con almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione, di richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione, per un periodo non superiore a undici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa.

Il congedo per la formazione è quello finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle attuate o finanziate dal datore di lavoro.

Durante il periodo di congedo, il dipendente conserva il posto di lavoro ma non ha diritto alla retribuzione,  non è computabile nell’anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi.

Il lavoratore può procedere al riscatto oppure al versamento dei contributi relativi al periodo di congedo e, a richiesta, può prolungare il rapporto di lavoro di un periodo corrispondente, anche in deroga alle disposizioni concernenti l’età di pensionamento obbligatoria. Inoltre può richiedere un’anticipazione del TFR. La richiesta va effettuata con almeno 30 giorni di preavviso.

Se il datore di lavoro però si trova in difficoltà dimostrabili, può rifiutare o differire la domanda di congedo. Inoltre nei contratti collettivi è riportata la percentuale massima di lavoratori che possono richiedere il congedo per formazione.

Si rimanda però al singolo contratto collettivo di categoria, dove la casistica viene specificatamente riportata e normata.

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(7) Commenti

  1. Federica Fiori

    Salve. Sono una farmacista.vorrei chiedere informazioni sulla fondatezza della minaccia da parte dell’ordine di radiare dall’albo i farmacisti che non conseguono i crediti ecm obbligatori, per corsi di aggiornamento che dobbiamo obbligatoriamente seguire al di fuori dell’orario di lavoro.
    Non è previsto per il farmacista infatti che i corsi ecm si svolgano in orario di lavoro.
    Grazie

  2. Simona

    Vi pongo un quesito, un lavoratore stagionale con contratto da aprile a luglio, ogni anno viene chiamato a gennaio a seguire il corso di aggiornamento, in parte sul luogo di lavoro e in parte a distanza.
    Non avendo ancora un contratto, dovrebbe comunque essere retribuito?
    Grazie

  3. Miriana

    Salve se il corso formazione viene partecipato ma incompleto e quindi non ammesso agli esami/test quelle ore che si vanno a fare in presenza vengono retribuite comunque?
    Grazie

  4. rachele

    Buongiorno, a me è stato chiesto di partecipare al corso di formazione online di apprendistato (40 h). È da fare entro 3 mesi ovviamente fuori orario lavorativo. Nessuno è mai stato pagato per queste ore. È giusto?

  5. Antonella

    Salve,io lavoro come oss in una rsa,periodicamente partecipo a corsi obbligatori ma il datore di lavoro può inserirmi in unncorso durante la settimana di ferie?o i corsi vanno seguiti nelle ore lavorative?
    Grazie

    • Staff

      Buonasera ci contatti pure telefonicamente così ci spiega meglio la situazione e cercheremo di fornirle il supporto richiesto.

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