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Bilancio sociale terzo settore: obbligo o opportunità?

Gli Enti del Terzo settore non sono nuovi alla rendicontazione sociale delle proprie attività. Occorre però integrare lo stato dell’arte, quanto fatto sinora, con le nuove disposizioni normative che obbligano gli enti a rendicontare le proprie attività attraverso la predisposizione del bilancio sociale.

Di seguito proviamo a spiegare cosa è il bilancio sociale e quali contenuti debba avere ex lege.

COS’È

Il bilancio sociale è un documento divenuto obbligatorio per alcuni enti del terzo settore. È uno strumento che ha una duplice utilità:

– È uno strumento di corretta gestione;

– È un forte strumento di comunicazione.

In termini generali, il ruolo del bilancio sociale è di analizzare all’interno e comunicare all’esterno:

– all’interno favorisce la condivisione delle strategie e accresce la consapevolezza del loro ruolo rispetto al raggiungimento degli obiettivi e della missione dell’organizzazione; supporta la verifica dei sistemi di governance e dell’adeguatezza dei comportamenti di manager e dipendenti; agevola la misurazione del cambiamento prodotto sui bisogni e sul contesto di riferimento;

– all’esterno permette la conoscenza dell’identità e della distintività dell’approccio; consente la verifica dell’impiego responsabile delle diverse tipologie di risorse (umane, finanziarie, intellettuali, sociali, ecc.); facilita una valutazione informata, da parte degli stakeholder, del valore sociale prodotto, consolidando la fiducia e il consenso nei confronti dell’organizzazione.

In questo modo il bilancio sociale è un potente strumento di verifica della coerenza tra finalità istituzionali e iniziative realizzate, permettendo la valutazione di efficacia di queste ultime.

Occorre vedere il bilancio sociale non solo nella sua dimensione finale di documento di sintesi, ma anche in una dimensione dinamica come processo di crescita della capacità dell’ente di rendicontare e comunicare le proprie attività attraverso una partecipazione, sempre crescente, dei diversi protagonisti, obiettivo, peraltro, espressamente richiamato dalla riforma.

PERCHÈ REDIGERLO

È uno strumento che può favorire lo sviluppo di processi di rendicontazione, di valutazione e controllo dei risultati, che possono contribuire ad una gestione più efficace e coerente con i valori e la missione dell’organizzazione. Una volta elaborato, il bilancio sociale consente:

– agli associati di comprendere le strategie formulate e di verificare l’operato degli amministratori;

– agli amministratori di correggere/riprogrammare le attività a breve/medio termine, di “rispondere” a chi ha loro conferito l’incarico, di verificare l’efficacia delle azioni intraprese;

– alle istituzioni di acquisire informazioni sulla platea degli enti in vista di eventuali finanziamenti, convenzioni, collaborazioni e di verificarne le modalità di impiego dei fondi pubblici;

– ai potenziali donatori di individuare in maniera attendibile e trasparente un ente meritevole cui devolvere risorse.

Il documento mette “nero su bianco” ciò che è avvenuto nell’anno, permettendo di aumentare la consapevolezza interna e fornendo all’esterno una rappresentazione chiara e unitaria del valore generato e delle criticità emerse.

Per queste ragioni, il nostro consiglio per tutti gli Enti del Terzo settore è quello di cimentarsi nella redazione del bilancio sociale, anche se non espressamente obbligati.

CHI È OBBLIGATO A REDIGERLO

Le linee guida per la rendicontazione del bilancio sociale degli Enti del terzo settore ai sensi dell’art. 14 comma 1°, DLGS 117/2017 e, con riferimento alle imprese sociali, dell’art. 9 comma 2° Dlgs 112/2017 individuano i seguenti soggetti obbligati:

– gli Enti del Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro (art. 14, comma 1 decreto legislativo n. 117/2017);

– i centri di servizio per il volontariato (art. 61, comma 1, lettera l, decreto legislativo n. 117/2017);

– le imprese sociali (art. 9, comma 2, decreto legislativo n. 112/2017), ivi comprese le cooperative sociali;

– i gruppi di imprese sociali (con l’obbligo, ai sensi dell’art. 4, comma 2, decreto legislativo n. 112/2017, di redigerlo in forma consolidata).

Ovviamente anche altri ETS, pur non essendo obbligati, possono redigere e pubblicare il bilancio sociale (per propria autonoma scelta, per richiesta di un finanziatore, ecc.) e, nel caso in cui tale documento risulti conforme alle linee guida in materia di bilancio sociale degli ETS, potrà essere ufficialmente denominato “Bilancio sociale predisposto ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo n. 117/2017”.

COME SI REDIGE: PRINCIPI E CONTENUTO

Per essere redatto in conformità con la Legge, il bilancio sociale deve attenersi ai seguenti principi di redazione:

Le linee guida individuano, assieme a principi di redazione, anche i contenuti minimi che il bilancio sociale deve contenere, definendo così la struttura dei capitoli che lo compongono, ossia:

– metodologia adottata: criteri di redazione del bilancio ed eventuale modifica dei criteri rispetto agli anni precedenti;

– informazioni generali sull’ente: anagrafica, area territoriale e ambito di attività, missione, relazione con altri enti e informazioni sul contesto di riferimento;

– governance: dati su base sociale e sistema di governo e di controllo dell’ente;

– persone: consistenza e dati di dettaglio su lavoratori e volontari;

– attività: informazioni quantitative e qualitative sulle attività realizzate;

– situazione economica e finanziaria: provenienza delle risorse economiche, con separata indicazione dei contributi pubblici e privati;

– altre informazioni: contenziosi, impatto ambientale (se pertinente), informazioni su parità di genere, rispetto dei diritti umani, prevenzione della corruzione;

– monitoraggio svolto dall’organo di controllo: modalità di effettuazione ed esiti.

APPROVAZIONE, DEPOSITO E PUBBLICAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE

Il bilancio sociale deve essere approvato dall’organo statutariamente competente, dopo essere stato esaminato dall’organo di controllo che lo integra con le informazioni sul monitoraggio e l’attestazione di conformità alle Linee Guida. Sullo stesso organo grava l’obbligo di provvedere:

– al deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore (entro il 30 giugno di ogni anno con riferimento all’anno precedente) o, nel caso di imprese sociali, presso il Registro delle imprese (entro il 30 giugno o entro la medesima scadenza consentita dalla legge per il deposito del bilancio di esercizio);

– alla pubblicazione del documento sul proprio sito internet o, qualora ne siano sprovvisti, su quello della rete associativa cui aderiscono.

ATTENZIONE!

Art. 48 D.Lgs.117/2017 co.4

In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie di cui al presente articolo nel rispetto dei termini in esso previsti, l’ufficio del registro diffida l’ente del Terzo settore ad adempiere all’obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a 180 giorni, decorsi inutilmente i quali l’ente è cancellato dal Registro. Le imprese sociali devono depositare il bilancio sociale presso il registro delle imprese, contestualmente al bilancio di esercizio, e pubblicarlo sul proprio sito internet.

 

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Fonti:

GBS – RENDICONTAZIONE SOCIALE NEL NON PROFIT E RIFORMA DEL TERZO SETTORE DOCUMENTI DI RICERCA N. 17, FrancoAngeli editori.

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo Settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 4 luglio 2019, Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore.

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